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dlspp - datore lavoro spp

Datore di Lavoro servizio prevenzione e protezione.

Nella seduta del 21 dicembre 2011, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato gli schemi di Accordo sulla formazione dei lavoratori (art. 37 comma 2 del D.Lgs.81/08), dei DL SPP, Datori di lavoro - RSPP (art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs.81/08), e dei dirigenti e preposti (art. 37, comma 7 del D.Lgs.81/08).

L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei DL SPP, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti specificando, tra l’altro:

  • requisiti dei docenti;
  • organizzazione della formazione
  • metodologia di insegnamento/apprendimento
  • articolazione del percorso formativo
  • aggiornamento
  • formazione e-learning

In particolare, per quanto riguarda la formazione dei DL SPP (Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il percorso formativo si articola in quattro moduli distinti, la cui durata è funzione dei rischi relativi al settore di appartenenza dell’azienda (codice ATECO). La nuova disciplina introduce obblighi di aggiornamento quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto) individuato in funzione del settore ATECO di appartenenza dell’azienda).

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, la durata minima di formazione è di 16 ore. E’ previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione ai rischi effettivi in azienda, rilevati in funzione del settore ATECO di appartenenza. E’ previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore valido per tutti i settori ATECO.

La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista al punto precedente, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima di formazione per preposti è di 8 ore.

Pagina aggiornata al 19/05/2012.

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