Nella seduta del 21 dicembre 2011, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato
gli schemi di Accordo sulla formazione dei lavoratori (art. 37 comma 2 del
D.Lgs.81/08), dei DL SPP, Datori di lavoro - RSPP (art. 34, commi 2 e 3 del
D.Lgs.81/08), e dei dirigenti e preposti (art. 37, comma 7 del D.Lgs.81/08).
L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione, nonché dell’aggiornamento, dei DL SPP, dei lavoratori, dei preposti
e dei dirigenti specificando, tra l’altro:
- requisiti dei docenti;
- organizzazione della formazione
- metodologia di insegnamento/apprendimento
- articolazione del percorso formativo
- aggiornamento
- formazione e-learning
In particolare, per quanto riguarda la formazione dei DL SPP
(Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione), il percorso formativo si articola in
quattro moduli distinti, la cui durata è funzione dei rischi relativi al settore
di appartenenza dell’azienda (codice ATECO). La nuova disciplina introduce
obblighi di aggiornamento quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli
di rischio: basso, medio, e alto) individuato in funzione del settore ATECO di
appartenenza dell’azienda).
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella
prevista per i lavoratori, la durata minima di formazione è di 16 ore. E’
previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti
distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi
settori di attività) e formazione specifica, in relazione ai rischi effettivi in
azienda, rilevati in funzione del settore ATECO di appartenenza. E’ previsto un
aggiornamento quinquennale di 6 ore valido per tutti i settori ATECO.
La formazione del preposto deve comprendere quella per i
lavoratori, così come prevista al punto precedente, e deve essere integrata da
una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima di formazione per preposti è
di 8 ore.